Convertito in legge il testo del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante: “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”(c.d. Decreto PA). Alcuni dei provvedimenti riguardano anche la scuola. Analizziamo quali attraverso la nostra scheda.
Posizione della Federazione della UIL Scuola Rua
“I provvedimenti contenuti nella legge sono, per alcuni aspetti, limitati e per nulla risolutivi.”
In primo luogo rimane irrisolta la questione dei vincoli sulla mobilità. Aver concesso ai docenti neaossunti in ruolo di produrre domanda di mobilità rinvia di un anno il problema in quanto gli stessi, dal prossimo anno, saranno vincolati sulla sede per un triennio. Invece nulla è stato previsto per i docenti “vincolati” che hanno ottenuto e otterranno, un movimento in altra provincia. Inoltre, quando si menziona il vincolo sulla mobilità per i docenti assunti dalle GPS I fascia sostegno, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, con decorrenza 1/9/2023, non si fa alcun riferimento alla Legge104/92 come deroga allo stesso vincolo, ma solo le eventuali situazioni di soprannumero o esubero. Deroga, invece, quella della legge 104/92, che resta confermata per tutti gli assunti in ruolo dalle GAE e dai concorsi dal 1/9/2023.
Una disparità di trattamento normativo che, sicuramente, genererà numerosi contenziosi. Continueremo a rivendicare una soluzione per via contrattuale che preveda, per tutti i docenti, l’eliminazione dei vincoli.
Lo scorrimento della I fascia delle GPS resta purtroppo un provvedimento straordinario che interesserà solo i docenti di sostegno escludendo, per l’ennesima volta, i docenti su di prima fascia su posto comune.
È stata inoltre persa l’occasione di chiarire definitivamente la questione della riserva del 35% per l’accesso ai corsi di specializzazione del TFA sostegno: mentre il decreto dispone che chi ha i 3 anni su posto di sostegno “accede” direttamente ai percorsi, senza prevedere alcuna prova da sostenere, il decreto successivo dell’Università e della Ricerca e i relativi bandi universitari indicano invece che chi ha svolto 3 anni di servizio sul sostegno sarà esentato dalla sola prova preselettiva 4 accedendo direttamente alle prove scritte. Contraddizioni che, a pochi giorni dall’inizio delle prove, rischiano di invalidare gli stessi percorsi aprendo una nuova stagione.
Si ritiene poi che la norma riguardante la cancellazione da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale il docente sia iscritto, all’atto del superamento dell’anno di prova e formazione, non sia applicabile agli assunti in ruolo dell’anno scolastico 2022/23 e che stanno per concludere l’anno di prova, ma trova applicazione, al pari del vincolo triennale sulla mobilità, a partire dalle immissioni in ruolo dell’a.s. 2023/2024. La UIL Scuola chiederà che ciò sia specificato nella consueta nota ministeriale sulle prossime immissioni in ruolo.
In merito invece alle novità introdotte per i dirigenti scolastici:
– La disponibilità del 100% dei posti vacanti è stata rivendicata dalla UIL Scuola Rua, per sanare la procedura concorsuale del 2017, che, in corso d’opera, trasformò un concorso regionale in concorso nazionale, con conseguenze inaspettate da parte dei candidati. Tale disposizione è resa vana, oggi, dal fatto che in molte regioni, i posti resi vacanti e disponibili sono pochi o addirittura mancanti.
– Andavano rese vacanti e disponibili per la mobilità anche le sedi ad oggi dimensionate secondo legge di bilancio 2020, ampliando così la possibilità di rientro dei dirigenti in servizio da più anni, fuori regione, in particolare per quelle regioni sature in assenza di posti .
– Le immissioni in ruolo di chi ha in corso un provvedimento giurisdizionale le riteniamo una parziale apertura all’irrisolta questione dei candidati della Campania del concorso 2011, che pur destinatari di sentenze d’inserimento in ruolo, di fatto, non vengono assunti, per mancanza di posti disponibili.