Come è noto, la legge finanziaria per il 2022 ha introdotto nella scuola primaria l’insegnamento dell’educazione motoria a partire dall’anno scolastico 2022/2023 per le classi quinte e nelle classi quarte dall’anno scolastico 2023/2024.

Per l’anno scolastico 2022/2023 sono previste, in merito all’insegnamento di educazione motoria, due ore per ogni classe con la formazione complessiva di circa 25 mila classi quinte per le quali occorrerebbero circa 2.200 docenti.

Quali docenti?

In attesa di  un  concorso, previsto da una bozza di decreto che non ha però ancora visto la luce in una sua versione definitiva, tali posti, per l’anno scolastico 2022/2023, saranno assegnati a supplenze ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze per le classi di concorso A/48 (Scienze motorie e sportive negli istituti d’istruzione secondaria di II grado) e A/49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) i quali, naturalmente, ne devono aver fatto espressa richiesta, all’interno della procedura online, con il codice specifico “EEEM”.

Il tutto, apparentemente molto semplice, nasconde invece diverse problematiche, sia per i docenti che per i dirigenti scolastici che, di conseguenza, si riverseranno sugli alunni e che diventeranno subito evidenti. Innanzitutto i docenti che avranno una supplenza per tali ore sono, al momento, titolari di scuola di I e II grado, senza una specifica conoscenza e competenza metodologica e didattica del segmento della scuola primaria e senza che ci sia stato in tal senso una revisione dell’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, che ci si sarebbe aspettato proprio in previsione di un concorso.

Tali docenti devono inoltre sapere che, stante il ridotto numero di ore per classe dell’insegnamento dell’educazione motoria, potranno aspirare al massimo ad una supplenza per soli spezzoni di ore e sicuramente barcamenandosi tra più scuole primarie, anche tra comuni diversi, e che non potranno poi completare il proprio orario di servizio con la scuola di I o II grado (per le classi di concorso in cui sono titolari) perché vietato dalla Ordinanza Ministeriale n.112 del 6 maggio 2022. Quindi, una volta preso lo spezzone, questo dovrà bastare per tutto l’anno scolastico senza possibilità di raggiungere un incarico pieno.

Come se ciò non bastasse, bisogna ricordare che l’insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria è equiparato, anche dal punto di vista economico, agli insegnanti del medesimo grado di istruzione, anche se appartenente, appunto, a classi di concorso di I o II grado.

Questo è quello che è subito visibile.

Ad oggi non ci sono direttive ministeriali chiare su come organizzare all’interno del tempo le due ore, e ciò avrà anche ricadute sull’organizzazione, per esempio, delle mense e dei trasporti, in una situazione più volte denunciata dalla Uil Scuola  rispetto alla carenza di spazi, di strutture e di risorse di personale.

L’altro dato da tenere in considerazione è che tutta l’operazione avverrà ad invarianza di organico e quindi di spesa. Ciò determinerà una riduzione dei posti comuni e di sostegno e, soprattutto nei primi anni di applicazione, una riduzione del numero di classi complessivamente autorizzabili sui territori. A ciò aggi si aggiunge che l’organico COVID non verrà rinnovato, nessuna concessione relativa all’organico di fatto aggiuntivo rispetto allo scorso anno sia per il personale ATA che docente.

E’ ora di decidere oggi cosa fare della scuola domani mettendo a punto un piano complessivo, un progetto serio per l’intero sistema di istruzione nazionale non finalizzato alla sola campagna elettorale ma che preveda interventi anche immediati nel merito delle questioni poste, al fine di far ripartire la scuola nel migliore dei modi.