La sentenza della Corte di Appello del Tribunale di Trento n.13, depositata il 14 marzo scorso, rimette dal punto di vista giuridico le questioni nell’alveo giusto ed indirettamente condanna le ormai ripetute e frequenti incursioni legislative nella materia contrattuale, che ne hanno snaturato la natura privatistica dei diritti soggettivi di natura sindacale. La contrattazione rimane l’elemento centrale nella regolazione del rapporto di lavoro anche nel pubblico oggi privatizzato.
La sentenza di cui sopra conferma la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Trento che, in prima istanza, ha riconosciuto la natura contrattuale della mobilità del personale destinato alle scuole italiane all’estero. Ora è auspicabile che questa sentenza non rappresenti ancora l’alibi per nascondersi dietro l’impossibilità di fare scelte diverse, perché ci sono disposizioni di legge che vanno in altra direzione.
Dopo la sentenza n.13/2022 non si potrà certo sostenere che “c’è la legge che prevale sempre” o affermare che “l’ARAN e il ministro sono semplici esecutori” ma assumere la responsabilità della gestione per attivare regole e strumenti adeguati a dare risposte ai lavoratori. Un punto di analisi che non cambierà le questioni e che non farà venire meno le difficoltà ma almeno ci sarà la certezza e l’individuazione di responsabilità dirette. E’ ciò che serve per risolvere problemi che languono da tempo in termini di mobilità del personale, profili professionali, nuove mansioni dovute ai cambiamenti in atto ed a tutto ciò che serve per una gestione moderna e riformista del personale della scuola. (Sintesi di una nota della Uil Scuola nazionale)