Il 19 ottobre la Federazione Uil Scuola Rua aveva inviato una richiesta al MIM in cui per le supplenze chiedeva il rispetto del regolamento delle supplenze tuttora vigente ( DM 430/2000): a titolo esemplificativo il diritto al completamento orario (con frazionamento del posto) o la sostituzione del personale che dovesse eventualmente e legittimamente assentarsi successivamente alla sottoscrizione del contratto (ad esempio congedo per maternità, congedo biennale per Legge 104/92, etc).
Il Ministero dell’ Istruzione e del Merito, con nota n. 2981 del 25 ottobre 2023, conferma quanto dalla Uil Scuola Rua sostenuto, vale a dire che il dirigente scolastico potrà procedere al frazionamento del posto, fermo restando il limite massimo di 36 ore settimanali complessive, ed inoltre precisa che è possibile accogliere, esclusivamente, una variazione per qualifica da Assistente Amministrativo/Tecnico a Collaboratore Scolastico e non viceversa, tenuto conto del limite di spesa fissato dalla norma di riferimento e che tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie della misura, ivi incluse quelle del primo ciclo che hanno espresso la preferenza per Assistente Amministrativo/Tecnico, possono attribuire un incarico ad un Assistente Tecnico o ad un Assistente Amministrativo. In allegato la nota del MIM e la nostra richiesta del 19 ottobre 2023.