A partire dal 7 agosto il personale Amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), utilmente collocato nelle graduatorie provinciali permanenti (c.d. 24 mesi), potrà  presentare, esclusivamente in modalità online, una istanza unica per l’assegnazione della sede ai fini di una eventuale immissione in ruolo per l’anno scolastico 2023/2024.

Qualora il candidato non presenti la   domanda verrà  trattato  come assente con conseguente assegnazione di ufficio.

E’ stata espressamente prevista per il candidato la possibilità di comunicare al sistema la volontà di rinunciare alla nomina. Ove esprima la propria volontà di rinunciare alla immissione in ruolo, perderà definitivamente il diritto alla nomina.

RINUNCIA E SANZIONI

La rinuncia alla immissione in ruolo dalle graduatorie permanenti ATA è regolata dal Decreto Legislativo 297/94.n.559:

La nomina in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita”.

Per cui

 la rinuncia esplicita formalizzata in piattaforma,

oppure

la mancata presa di servizio dopo la compilazione della domanda con eventuale assegnazione della sede,

oppure

la mancata presa di servizio dopo l’assegnazione della sede di ufficio.

COMPORTA

La decadenza  dalla graduatoria di assunzione, ossia dalla graduatoria provinciale permanente, cosiddetta graduatoria 24 mesi ATA), del profilo di interesse.

N.B. Nessun pregiudizio per la graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia, se si è inseriti nei profili differenti dalla prima fasci