Il 21 e 22 febbraio all’ARAN è proseguita la trattativa relativamente alla parte normativa per la definizione del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca.
Più specificamente i lavori hanno riguardato la: Sezione Scuola–Titolo II – Comunità educante, Titolo III – Docenti, Capo II – Rapporto di Lavoro ATA – Titolo IV – Disposizioni particolari.
Per motivazioni legate alla complessità delle materia da trattare è stata differita sia la trattazione del Capo II – Sanzioni disciplinari che quella del Titolo IV– Ordinamento professionale ATA.
L’ARAN, rappresentata dal Direttore Generale, dott.ssa Maria Vittoria Marongiu, ha comunicato la difficoltà di giungere alla scrittura di un Testo Unico sulla vigenza di tutte le disposizioni contrattuali ,optando per l’unificazione del corpus normativo del CCNL del 2016/2018 con quello in discussione, attraverso il sistema delle “disapplicazioni e sostituzioni”. In tal modo si disporrebbe unicamente di due testi che compendiano i contratti di lavoro.
La dott.ssa Marongiu ha presentato una articolata proposta rispetto alla quale la Uil Scuola Rua ha proposto le seguenti modificazioni/integrazioni:
COMUNITA’ EDUCANTE
Inserimento di una “Dichiarazione congiunta” che recepisca il pronunciamento della Corte di Cassazione (Ordinanza n.38100 del 29 dicembre 2022), relativamente al principio di non discriminazione. I docenti a tempo determinato hanno diritto, a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo con quello assunto a tempo indeterminato ed alla conseguente ricostruzione di carriera agli effetti economici.
DOCENTI
Per esigenze di maggiore chiarezza e completezza si è richiesto il richiamo espresso della parte regolativa del CCNL del 2006/2009 (Capo IV – Docenti) con riferimento all’art.29 ( attività funzionali all’insegnamento), con l’intendimento specifico di ricomprendere in esse quelle di formazione. Atteso che sulla stessa materia è intervenuto sia l’Atto di Indirizzo del 17 maggio 2022,che il successivo accordo del 10 novembre 2022, a giudizio della Uil Scuola Rua, occorre specificare che:
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- la formazione continua deve seguitare ad essere un diritto/dovere del personale docente;
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- le ore di formazione vanno svolte durante l’orario di servizio;
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- le ore prestate in eccedenza ai limiti fissati dagli artt.28 e 29 del CCNL 2006/2009 vanno retribuite.
Sono state richieste, altresì, le seguenti integrazioni:
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- precisazione dell’ art.31 – comma 2 – del CCNL 2006/2009) perché i fondi che affluiscono alle scuole debbano riguardare la totalità delle risorse finanziarie, a prescindere dalle fonti di provenienza;
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- contrattualizzazione degli istituti e delle risorse previste dalla Legge (incentivi per la continuità didattica per il personale che opera su aree a rischio – D.L.36/2022);
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- fondi per la retribuzione dei collaboratori del Dirigente scolastico che operano su scuole affidate in reggenza – D.L.36/2022; indennità per i docenti che prestano servizio su piccole isole – Legge di Bilancio 2022.
RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE ATA
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- esonero dal superamento del periodo di prova anche per il personale che lo ha già superato nel profilo e nell’area di appartenenza;
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- rinvio del periodo di prova del personale neo – immesso in ruolo che usufruisce dell’art.59;
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- revisione dei permessi per visite, terapie e prestazioni specialistiche con ricorso alla malattia in caso di esaurimento delle ore di permesso disponibili (18);
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- fruizione dei permessi che deve essere “comunicata” e non richiesta;
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- riformulazione della norma che tratta la contemporaneità dei permessi per visite con lo stato di inidoneità al lavoro;
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- riformulazione dell’ intero art.59 in modo da consentire l’accesso sia al personale con contratto 30/6 che al 31/8;
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- definizione compiuta della fruizione delle ferie; inserimento della formazione quale elemento necessario all’interno dell’orario di lavoro anche ricorrendo a tipologie contrattuali innovative.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
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- Eliminazione della clausola risolutiva espressa nei contratti a tempo determinato nel caso di sopravvenienza di nuove graduatorie;
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- puntualizzazione dei casi in cui ricorre la liquidazione delle ferie non fruite (espungerla dalla “dichiarazione congiunta”;
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- recupero integrale di tutta la parte normativa (CAPO X CCNL 2006/2009) relativa al personale delle scuole italiane all’estero. Nello specifico trattasi di personale contrattualizzato e di materia contrattuale diversa dal reclutamento su cui, invece, opera la legge.
In relazione all’ampia proposizione formulata dalle organizzazioni sindacali, l’ARAN si è riservata di produrre un testo aggiornato per cui i lavori proseguiranno il 7 marzo 2023 alle ore 15.00 con la trattazione della Sezione UNIVERSITA’.