Nelle scorse settimane FLC CGIL e UIL SCUOLA hanno duramente contestato il comportamento tenuto dal Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che ha permesso la sottoscrizione del contratto integrativo sulla mobilità del personale scolastico per il triennio 2022 – 2025 con un’ unica sigla sindacale, non maggioritaria.
Nonostante il tentativo di FLC CGIL e UIL SCUOLA di arginare le interferenze operate dal legislatore a proposito del blocco della mobilità triennale e di dare continuità alle scelte operate con il precedente Contratto Integrativo, il Ministro Bianchi non solo ha ignorato i tentativi di riaprire la trattativa sindacale ma è andato avanti sottoscrivendo un contratto privo del consenso della maggioranza delle organizzazioni sindacali titolate a contrattare.
«…non aprire alle trattative nei confronti di OO.SS. firmatarie del CCNL – si legge nella sentenza del Tribunale di Roma – Sez. Lavoro – senza alcuna forma di motivazione che evidenzi la trasparenza della scelta, costituisce condotta antisindacale posto che – così facendo – si è venuto a creare una sorta di “monopolio sindacale” le cui ragioni rimangono incomprensibili. Appare evidente che si tratta di circostanza di fatto che è ben lungi dall’integrare la ricerca, in omaggio ai principi di correttezza e buona fede, del “maggior consenso possibile».
Una decisione importante è quella assunta dal Tribunale di Roma che azzera l’accordo del 27 gennaio 2022 ed impone al Ministro Bianchi di riaprire la trattativa, riaffermando il tema dei diritti e delle tutele dei lavoratori come elemento centrale nell’intera impalcatura di Stato democratico previsto dalla Costituzione e riportando la contrattazione nell’ambito del diritto. Affermando, altresì, come la libertà negoziale del datore trova un limite nel c.d. «suo uso distorto… produttivo di un’apprezzabile lesione della libertà sindacale».
Che cosa succede adesso? È evidente che non sono pregiudicati i diritti delle persone che hanno fatto domanda ma si pone il problema di come allargare in prospettiva le maglie strette di quel contratto.
Il punto – proprio in una fase di negoziato contrattuale in atto è fondamentalmente di metodo e di merito: l’ordine a riaprire la trattativa, contenuto nel provvedimento del Tribunale, mette in discussione la validità di un contratto firmato da una sola sigla ed afferma la necessità di effettuare vere trattative rispetto alle tematiche dei diritti dei lavoratori, trovando soluzioni condivise con tutte le organizzazioni sindacali nell’interesse di tutti i lavoratori.