Come è noto, la legge 24/12/2012 n. 228 all’art. 1 comma 54 ha modificato ed uniformato i periodi di possibile fruizione delle ferie per tutti i docenti di ruolo o supplenti di ogni ordine e grado di istruzione, stabilendo che il personale docente usufruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato ed alle attività valutative.

Con l’art. 5 comma 8, del D.L. 6/7/2012 n. 95, convertito in legge 7/8/2012 n.135, modificato dall’art. 1, comma 55, della legge 24/12/2012 n. 228, si è stabilito che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle Amministrazioni pubbliche,anche di qualifica dirigenziale … sono obbligatoriamente fruiti … e non danno luogo, in nessun caso, alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi ( se non limitatamente per alcune categorie di personale della scuola)  alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie.Per quest’ultima norma, anche grazie alla nota congiunta n. 1, inserita nel nuovo CCNL 2016-2018, è stato chiarito che la monetizzazione potrà comunque avvenire se il mancato godimento delle ferie non sia imputabile o comunque riconducibile al dipendente (ad esempio decesso, risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta, malattia, congedo di maternità).

Da un lato, quindi, c’è la questione della monetizzazione delle ferie che non può più avvenire per i docenti supplenti, in particolare per quelli assunti fino al 30 giugno, se non limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie e indipendentemente se il docente abbia o meno richiesto di fruirne, dall’altra c’è la possibilità per tutti i docenti in servizio, di ruolo e non di ruolo, di richiedere un periodo di ferie, non solo durante la interruzione delle attività didattiche (luglio e agosto) qualora naturalmente il contratto includa tali mesi ma anche durante la sospensione delle lezioni ( ad esempio. nel periodo di Natale e di Pasqua).

Per il personale a tempo determinato, in particolare, così come specificato anche dalla nota del MEF n. 72696/2012, la deroga, introdotta col richiamato articolo 1, comma, riguarda esclusivamente il personale docente ed ATA, supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, per il quale la monetizzazione potrà avvenire limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. Ciò implica, per esempio, che per un docente con contratto al fino al 30 giugno, al termine del contratto la scuola, nel conteggiare il numero delle ferie eventualmente da monetizzare, dovrà sottrarre tutti i giorni in cui tale personale avrebbe potuto fruire delle ferie, anche se di fatto non le ha mai richieste, e determinare, così, il numero dei giorni di ferie rimasti e da monetizzare (ad esempio, su un totale di 25 giorni spettanti si sottraggono i periodi di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato ed alle attività valutative, e ciò che rimane dal conteggio si monetizza).

Come si evince chiaramente, tale procedura non riguarda né i docenti di ruolo né tanto meno i docenti con contratto fino al 31 agosto,  perché tali docenti hanno, a differenza dei supplenti brevi o con contratto fino al 30 giugno, la possibilità di fruire delle ferie anche nei mesi di luglio e di agosto.