Il Garante per la protezione dei dati personali, con la nota 49472 del 28 dicembre 2021, ha fornito il proprio parere in merito alla legittimità o meno di rilasciare dati personali dei dipendenti alle Organizzazioni Sindacali, in particolare con riferimento alla richiesta avanzata da queste ultime di nominativi e compensi del personale docente ed ATA relativi alle attività finanziate con il fondo d’istituto. Una storia infinita – dichiara Giuseppe D’Aprile – Segretario organizzativo della Uil Scuola -che nasconde chiaramente l’attacco alla libera contrattazione dietro le cavillose e burocratiche esposizioni che dicono tutto ed il contrario di tutto e dove ognuno tira le proprie conseguenze.
Il quadro normativo vigente applicabile al c.d. “comparto scuola”- secondo il parere del Garante – non consente agli istituti scolastici di comunicare alle organizzazioni sindacali i nominativi dei docenti o di altro personale e le somme liquidate a ciascuno per lo svolgimento di attività finanziate con il c.d. fondo d’istituto.
Pertanto – continua il parere – è possibile rendere disponibile alle parti sindacali, ad esempio, il solo ammontare complessivo del trattamento accessorio effettivamente distribuito, eventualmente ripartito “per fasce” o per “qualifiche”, senza comunicare i nominativi e le somme erogate individualmente a titolo di compenso accessorio, anche se nel parere stesso si riconosce il diritto delle organizzazioni sindacali a conoscere i nominativi per verificare se il contratto è stato o meno rispettato: «si possono comunicare dati personali ai rappresentanti dei dipendenti esclusivamente nella misura in cui tali dati siano necessari per permettere a questi ultimi di rappresentare adeguatamente gli interessi dei dipendenti ovvero qualora i dati in questione siano necessari per l´adempimento ed il controllo degli obblighi fissati in contratti collettivi»
Qui non c’è nessuna privacy che tenga, a meno di invocare il “segreto di Stato” su atti e risorse pubbliche che, invece, devono essere trasparenti per una pubblica amministrazione. Il parere così articolato conclude ricordando che l’organizzazione sindacale può essere legittimata all’esercizio del diritto di accesso documentale limitatamente alla «cognizione di documenti che possono coinvolgere le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria, [e alle] posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l’associazione [sindacale]»
Il Ministero dell’Istruzione, con note 2165 del 18 gennaio 2021 e 594 del 20 aprile 2021, ha invitato tutti i Direttori Regionali ad informare le istituzioni scolastiche rispetto ai chiarimenti espressi dall’Autorità in merito al trattamento di dati personali in esame ed assicurare il loro supporto nell’applicazione degli indirizzi forniti dal Garante.